CITES
       
 
 
 
 

 

PRESENTAZIONE

In queste pagine verranno raccolte informazioni tecniche, circolari e quant'altro riguarda la detenzione di esemplari protetti dalle normative CITES.

Nella varie sezioni di questo spazio CITES dovreste già trovare tutte le risposte alle vostre domande, in ogni caso speriamo di pubblicare una FAQ con i quesiti più frequenti.

Leggete con attenzione le sezione dedicata alla SINTESI degli obblighi:
essere in regola non è così complesso come sembra.

Tutti i testi si possono scaricare in modo da leggerli più comodamente, vi consiglio di scaricare il formato PDF perchè è più preciso e veloce da scaricare.

La pubblicazione del materiale è curata da Ezio Parise.

per altre informazioni potete scrivere a info@gestionemostra.com

 

 

 

 
 
SINTESI DEGLI OBBLIGHI

 

SINTESI DEGLI OBBLIGHI PER GLI
ALLEVATORI DI SPECIE CITES

(Referente: Ufficio Servizio Certificazione CITES del C.F.S. competente per Territorio)


1. Denuncia di variazione del luogo di custodia, nonché dell'eventuale decesso di esemplari, di app. I ed all. A, di origine selvatica: esemplari prelevati dall'ambiente naturale (art. 5, 2° comma, legge n. 59/93 e art. 4, 1° comma let. a, legge 426/98).


2. Denuncia delle nascite (entro dieci giorni dall'evento) per tutti gli esemplari di app. I e II ed all. A e B del Reg. CE 2724/2000, comprese le mutazioni ed i derivati ibridi, anche se un solo parentale è protetto (art. 8 bis, 1° comma, legge 59/93).


3. Denuncia di detenzione, entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, degli esemplari di app. B o di all. B che, di volta in volta, sono iscritti in app. I ed in all. A, a seguito di decisione della Conferenza degli Stati Parte (art. 5 bis, 4° comma, legge n. 59/93).


4. Marcaggio degli esemplari, di app. I ed all. A e tutti quelli ai quali si applicano le deroghe previste dal Reg. CE 338/97 (art 5, 5° comma, legge 59/93; art. 32, 1° comma. let. a, ed art. 36, 1° comma, let. a, e 5° comma, Reg. CE 1808/2001).


5. Tenuta del registro di detenzione delle Specie Cites (art. 5, 5° comma bis, legge 59/93; art. 4, comma 1°, let. b, legge 426/98 e Decr. 8 gen 2002 del Min. Amb.e Tut. del Terr.).
a. Hanno l'obbligo della tenuta del registro: "chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo (qualsiasi cessione, spostamento o trasferimento a titolo oneroso, esclusa la donazione o la cessione gratuita), ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 feb. 1992, n. 157" (art. 2, comma 1 let. c, Decr. 8 gen. 2002 del Min.l'Amb. e Tut. del Terr., G.U. n. 15 del 18 gen. 2002).
b. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro: "i detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato VIII del Reg. (CE) n. 1808 del 30 ago. 2001 e successive attuazioni e modificazioni in conformità alle disposizioni dell'art. 32, comma 1, let. a, dello stesso Regolamento CE" (art. 3, comma 1, let. c, Decr. 8 gen. 2002 del Min. Amb. e Tut. del Terr., G.U n. 15 del 18 gen. 2002).
Specie di all. VIII: Carduelis cucullata (Cardinalino del Venezuela), Colomba livia (Piccione selvatico), Cyanoramphus novaezelandiae (Kakariki fronte rossa), Psephotus dissimilis (Parrocchetto dal cappuccio). In tal caso vige l'obbligo del marcaggio.

6. Denuncia dichiarativa di nascita in cattività per specie animali, dell'Allegato A e B ai sensi del Regolamento CE 338/97 (art. 24 Reg. CE 1808/2001 ed Annesso 1 e 2 Circ. CITES 38/2002), Sono esentati, fermo restando l'obbligo della denuncia di nascita, gli esemplari:
a. non adibiti ad uso commerciale o di alienazione;
b. dell'all. VIII, purché regolarmente marcati;
c. di cui all'annesso 3 della succitata circolare 38/2002: Padda oryzivora, Poephila cincta, Agapornis roseicollis, Agapornis personata, Agapornis fischeri, Nandayus nenday e Neophema elegans.

7. Richiesta del certificato di esenzione dei divieti relativi al controllo delle attività commerciali: offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta ed il trasporto a fine di alienazione per gli esemplari di app. I ed all. A nati ed allevati in cattività (art. 8, 1° e 2° comma let. d, Reg. CE 338/97).
I divieti di cui sopra, si applicano altresì agli esemplari di app. II ed all. B. salvo che, all'autorità competente dello Stato membro interessato, sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità alla legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatica (art. 8, 5° comma Reg. CE 338/97).
Inoltre, i divieti di cui sopra, non si applicano agli esemplari nati ed allevati in cattività delle specie elencate nell' all. VIII, o ai loro ibridi purché, gli stessi, siano regolarmente marcati (art. 32 Reg. CE 1808/2002)

8. Richiesta di licenza di esportazione o di certificato di riesportazione per gli esemplari di app. I e II ed all. A e B che vengono movimentati da o per Paesi extra Comunità Europea (art. 5 Reg. CE 338/97).

9. Richiesta di autorizzazione per lo spostamento, nell'interno della Comunità Europea, di un esemplare selvatico vivo di una delle specie iscritte nell' app. I e nell'all. A, dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità alla legislazione vigente. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare (art. 9, 1° e 2° comma Reg. CE 338/97).
Tale autorizzazione non è necessaria se l' esemplare deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata (art. 9, 3° comma, Reg. CE 338/97).

10. In caso di spostamento all'interno della Comunità Europea di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'all. B, d'informare adeguatamente, prima di abbandonare l'esemplare, il destinatario previsto, della sistemazione, delle attrezzature, e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza (art. 9, 4° comma, Reg. CE 338/97)

 

 
 
ELENCO ESEMPLARI CITES

L'elenco completo si può visualizzare cliccando qui sotto, ma vi consiglio di scaricare gli elenchi per una più comoda visualizzazione.

clicca qui per aprire la pagina con gli elenchi

 

 
 
UFFICI COMPETENTI


E' in corso una riorganizzazione del servizio CITES, quindi alcuni recapiti potrebbero essere non corretti.

L'elenco completo si può visualizzare cliccando qui sotto, ma vi consiglio di scaricare gli elenchi per una più comoda visualizzazione.

clicca qui per aprire la pagina con gli elenchi

 

 
 
MODULISTICA PER LA DENUNCIA DELLE NASCITE
E LA DICHIARAZIONE DI CESSIONE

 

Vi consiglio di scaricare i moduli per una più comoda compilazione.

DENUNCIA DELLE NASCITE
da presentare al Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato secondo le modalità vigenti.
I tempi sono indicati al punto 2 della sezione SINTESI.
clicca qui per aprira la pagina con questo modulo

DICHIARAZIONE DI CESSIONE
da compilare per la cessione degli esemplari protetti, vedi sempre la sezione SINTESI
clicca qui per aprira la pagina con questo modulo

 

 
 
PUBBLICAZIONI

Circolare n. 38/2002
E' possibile scaricare il testo della circolare nella sezione Download seguente

 

 
 
DOWNLOAD

in questa sezione è possibile scaricare praticamente tutto quello che è stato presentato in questa pagina.

i vari documenti sono divisi rendere più pratico l'eventuale aggiornamento, vi consiglio di scaricare sempre il formato PDF (più veloce e preciso)

Circolare n. 38/2002  
       
Sintesi degli obbligi  
Elenco Esemplari  
Uffici Competenti  
Modulistica  
       
TUTTI i documenti
in formato ZIP
 

 

 

© www.gestionemostra.com - Gianpaolo Parise