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SINTESI
DEGLI OBBLIGHI PER GLI
ALLEVATORI DI SPECIE CITES
(Referente:
Ufficio Servizio Certificazione CITES del C.F.S. competente per
Territorio)
1. Denuncia di variazione del luogo di custodia, nonché
dell'eventuale decesso di esemplari, di app. I ed all. A, di origine
selvatica: esemplari prelevati dall'ambiente naturale (art. 5,
2° comma, legge n. 59/93 e art. 4, 1° comma let. a, legge
426/98).
2. Denuncia delle nascite (entro dieci giorni dall'evento) per
tutti gli esemplari di app. I e II ed all. A e B del Reg. CE 2724/2000,
comprese le mutazioni ed i derivati ibridi, anche se un solo parentale
è protetto (art. 8 bis, 1° comma, legge 59/93).
3. Denuncia di detenzione, entro novanta giorni dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, degli esemplari di app. B o di all.
B che, di volta in volta, sono iscritti in app. I ed in all. A,
a seguito di decisione della Conferenza degli Stati Parte (art.
5 bis, 4° comma, legge n. 59/93).
4. Marcaggio degli esemplari, di app. I ed all. A e tutti quelli
ai quali si applicano le deroghe previste dal Reg. CE 338/97 (art
5, 5° comma, legge 59/93; art. 32, 1° comma. let. a, ed
art. 36, 1° comma, let. a, e 5° comma, Reg. CE 1808/2001).
5. Tenuta del registro di detenzione delle Specie Cites (art.
5, 5° comma bis, legge 59/93; art. 4, comma 1°, let. b,
legge 426/98 e Decr. 8 gen 2002 del Min. Amb.e Tut. del Terr.).
a. Hanno l'obbligo della tenuta del registro: "chiunque utilizzi,
detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere
atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione,
alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura
e titolo (qualsiasi cessione, spostamento o trasferimento a titolo
oneroso, esclusa la donazione o la cessione gratuita), ivi compreso
chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca,
affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 feb. 1992,
n. 157" (art. 2, comma 1 let. c, Decr. 8 gen. 2002 del Min.l'Amb.
e Tut. del Terr., G.U. n. 15 del 18 gen. 2002).
b. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro: "i
detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato
VIII del Reg. (CE) n. 1808 del 30 ago. 2001 e successive attuazioni
e modificazioni in conformità alle disposizioni dell'art.
32, comma 1, let. a, dello stesso Regolamento CE" (art. 3,
comma 1, let. c, Decr. 8 gen. 2002 del Min. Amb. e Tut. del Terr.,
G.U n. 15 del 18 gen. 2002).
Specie di all. VIII: Carduelis cucullata (Cardinalino del Venezuela),
Colomba livia (Piccione selvatico), Cyanoramphus novaezelandiae
(Kakariki fronte rossa), Psephotus dissimilis (Parrocchetto dal
cappuccio). In tal caso vige l'obbligo del marcaggio.
6.
Denuncia dichiarativa di nascita in cattività per specie
animali, dell'Allegato A e B ai sensi del Regolamento CE 338/97
(art. 24 Reg. CE 1808/2001 ed Annesso 1 e 2 Circ. CITES 38/2002),
Sono esentati, fermo restando l'obbligo della denuncia di nascita,
gli esemplari:
a. non adibiti ad uso commerciale o di alienazione;
b. dell'all. VIII, purché regolarmente marcati;
c. di cui all'annesso 3 della succitata circolare 38/2002: Padda
oryzivora, Poephila cincta, Agapornis roseicollis, Agapornis personata,
Agapornis fischeri, Nandayus nenday e Neophema elegans.
7.
Richiesta del certificato di esenzione dei divieti relativi al
controllo delle attività commerciali: offerta di acquisto,
l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione
in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione,
nonché la detenzione, l'offerta ed il trasporto a fine
di alienazione per gli esemplari di app. I ed all. A nati ed allevati
in cattività (art. 8, 1° e 2° comma let. d, Reg.
CE 338/97).
I divieti di cui sopra, si applicano altresì agli esemplari
di app. II ed all. B. salvo che, all'autorità competente
dello Stato membro interessato, sia prodotta una prova sufficiente
della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della
Comunità, della loro introduzione in conformità
alla legislazione vigente in materia di conservazione della flora
e fauna selvatica (art. 8, 5° comma Reg. CE 338/97).
Inoltre, i divieti di cui sopra, non si applicano agli esemplari
nati ed allevati in cattività delle specie elencate nell'
all. VIII, o ai loro ibridi purché, gli stessi, siano regolarmente
marcati (art. 32 Reg. CE 1808/2002)
8.
Richiesta di licenza di esportazione o di certificato di riesportazione
per gli esemplari di app. I e II ed all. A e B che vengono movimentati
da o per Paesi extra Comunità Europea (art. 5 Reg. CE 338/97).
9.
Richiesta di autorizzazione per lo spostamento, nell'interno della
Comunità Europea, di un esemplare selvatico vivo di una
delle specie iscritte nell' app. I e nell'all. A, dalla località
indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato
in conformità alla legislazione vigente. Negli altri casi
di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare
dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine
legale dell'esemplare (art. 9, 1° e 2° comma Reg. CE 338/97).
Tale autorizzazione non è necessaria se l' esemplare deve
essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è
riportato direttamente nella località per esso autorizzata
(art. 9, 3° comma, Reg. CE 338/97).
10.
In caso di spostamento all'interno della Comunità Europea
di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'all. B,
d'informare adeguatamente, prima di abbandonare l'esemplare, il
destinatario previsto, della sistemazione, delle attrezzature,
e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza
(art. 9, 4° comma, Reg. CE 338/97)
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